Nel 2024, il bonus dipendenti derivante dal taglio del cuneo fiscale non tocca la quattordicesima: le indicazioni dell’Inps.
Nel 2024, il bonus dipendenti derivante dal taglio del cuneo fiscale e contributivo non si applica alla quattordicesima.
Questo beneficio, che può aumentare gli stipendi fino a 100 euro durante l’anno, non incide sulla mensilità aggiuntiva.
Il taglio del cuneo fiscale non include la quattordicesima
Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, confermato anche per il 2024 dalla Legge di Bilancio, prevede incrementi salariali fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti.
Tuttavia, come riportato da Informazionefiscale.it, questo bonus non riguarda gli importi aggiuntivi come la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
L’INPS ha chiarito in diverse occasioni che la mensilità aggiuntiva, solitamente erogata a luglio o distribuita durante l’anno, non beneficia del bonus.
Com’è applicato l’esonero contributivo?
L’esonero contributivo, che aumenta gli stipendi di lavoratori e lavoratrici, è così applicabile. Il 7% per le retribuzioni mensili fino a 1.923 euro (25.000 euro annuali) e il 6% per retribuzioni fino a 2.692 euro mensili (35.000 euro annuali)
Tuttavia, questi incrementi non si applicano alla quattordicesima. L’INPS, nella circolare numero 11 del 2024, ha specificato che il bonus dipendenti non viene conteggiato sulla mensilità aggiuntiva.
Le uniche precisazioni da fare sono: a) Chi riceve la quattordicesima non beneficia del bonus dipendenti applicato agli stipendi; b) La quattordicesima non viene considerata nella verifica della soglia di retribuzione per ottenere l’esonero contributivo.
Dunque, se un dipendente riceve 1.800 euro di retribuzione a luglio insieme alla quattordicesima, non perde il diritto al taglio del cuneo fiscale e contributivo al 7%.
Anche nel caso in cui la quattordicesima venga erogata mensilmente dal datore di lavoro, le regole rimangono le stesse.
I ratei della quattordicesima non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’esonero contributivo.